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Emergenza coronavirus e passaggio sullo Stretto, illegittima l’ordinanza del sindaco De Luca

Il Consiglio di Stato dà via libera al governo per l’annullamento del provvedimento in vigore dalla mezzanotte scorsa. Non è nei poteri di un sindaco limitare la libera circolazione

(8 aprile 2020)

L’avevamo tratteggiato come un Gino di Tacco dei tempi moderni, per quella pretesa di imporre le sue condizioni per l’accesso in Sicilia: in tutta la Sicilia, non nel solo comune di Messina di cui è sindaco. E deve averla pensata così anche il Consiglio di Stato che ha bocciato la sua ordinanza. Il massimo organo di giurisdizione amministrativa, con pronunciamento della prima sezione (presidente Mario Luigi Torsello, estensore Paolo Carpentieri) interpellato dal ministero degli Interni, ha espresso parere favorevole, e vincolante, sulla proposta di annullamento del ministero dell’Interno.
Il sindaco Cateno de Luca aveva imposto, proprio da oggi mercoledì 8 aprile, a “chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto” l’obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza, “nel sistema di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it, e di “attendere il rilascio da parte del Comune di Messina del nulla osta allo spostamento”.
Ed ecco il parere del Consiglio di Stato: “L’ordinanza in esame si pone in contrasto con il principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 della Costituzione poiché introduce una irragionevole disparità di trattamento nei confronti delle persone che per motivi legittimi hanno necessità di attraversare lo Stretto, rispetto alla generalità dei cittadini sul restante territorio nazionale; Ma soprattutto l’ordinanza in questione, nella parte in cui introduce, senza alcuna base di legge, un potere comunale di previa autorizzazione all’ingresso e al transito sul territorio comunale si pone in contrasto diretto ed evidente con la libertà personale e la libertà di circolazione previste dalla Parte I, Titolo I (Rapporti civili) della Costituzione, articoli. 13 e 16. L’art. 13 ammette, quale unica deroga alla libertà personale ‘inviolabile’ i provvedimenti provvisori che l’autorità di pubblica sicurezza può adottare. L’art. 16 prevede che ‘ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza’”.

Inoltre secondo il massimo organo di giurisdizione amministrativa l’ordinanza di De Luca “viola altresì le attribuzioni statali esclusive in materia di ordine e sicurezza pubblici” e “viola infine anche le attribuzioni riservate allo Stato in materia di profilassi internazionale”. Spetta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte assicurare il mantenimento dell’unità di indirizzo politico ed amministrativo, nel quadro di unità e di indivisibilità della Repubblica. Dunque, in presenza di “emergenze di carattere nazionale – ha concluso il Consiglio di Stato – pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali”. Al parere seguirà una deliberazione del Consiglio dei ministri che dovrà essere recepita con decreto del presidente della Repubblica. Ora la parola spetta al governo. L’idea del ministro degli Interni Luciana Lamorgese è l’annullamento dell’ordinanza di De Luca.

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