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Un nuovo rischio esodati si annida dentro la legge di bilancio 2019: l’allarme è della CNA

Rinnovato il sostegno economico ai commercianti che cessano definitivamente l'attività economica, peccato che siano esclusi tutti coloro che hanno chiuso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018

(6 giugno 2019)

La legge di bilancio per il 2019 contiene un provvedimento per il sostegno economico ai commercianti che cessano definitivamente l’attività economica ma esclude chi ha presentato la rottamazione tra il 2017 e il 2018. Lo rileva Gianpaolo Miceli, vicesegretario provinciale di CNA Siracusa, che parla di un nuovo rischio esodati. Con la Circolare numero 77/2019 l’Inps ha reso nota la stabilizzazione, da quest’anno, dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, provvedimento disciplinato da una norma contenuta nella legge di bilancio per il 2019. Dopo un’attesa durata due anni (l’ultima proroga era scaduta lo scorso 31 dicembre 2016) è stato rinnovato il sostegno economico ai commercianti che cessano definitivamente l’attività economica, provvedimento che diviene strutturale cioè non avrà più data di scadenza, a differenza del passato. Per finanziare la misura è stato stabilizzato anche il prelievo aggiuntivo dello 0,09% a carico degli iscritti alla gestione commercianti dal 2019 in poi.

Dal provvedimento, però, sono tagliati inspiegabilmente fuori coloro che, pur avendo tutti i requisiti richiesti dalla legge, hanno chiuso l’attività tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. Vale a dire nel periodo intercorrente tra l’ultima proroga, scaduta il 31 dicembre 2016, e la stabilizzazione offerta con la legge di bilancio per il 2019 che, per l’appunto, è entrata in vigore il 1° gennaio 2019. Quindi, di fatto, chi ha chiuso l’attività in questo lasso di tempo resta fuori dal sussidio. Una situazione che, neanche a dirlo, suscita malcontento tra coloro che speravano di poter usufruire del pensionamento con incentivo. “Si tratta evidentemente di un grave torto a danno degli esercenti interessati visto che per la misura di indennizzo, ad oggi, non è stata prevista la retroattività” commenta Gianpaolo Miceli parlando del provvedimento legislativo, inserito nella legge di Bilancio 2019, che reintroduce la cosiddetta “rottamazione della licenza commerciale”, sospesa nel 2016. “Questa misura, – spiega Miceli –  ha preso il via nel 2009 ed è stata prorogata di anno in anno ad eccezione delle annualità 2017 e 2018. L’Inps ha recentemente pubblicato le istruzioni ed i chiarimenti relativi all’applicazione dell’indennizzo con la circolare numero 77 del 24 maggio 2019. Come detto in precedenza l’indennità è stata prevista nella legge di Bilancio 2019 con il dichiarato obiettivo di rilanciare a distanza di due anni di stop, l’indennizzo per chiusura di attività commerciale rendendolo strutturale dal 1° gennaio 2019”.

Un ottimo proposito da parte del Governo, se non fosse per l’esclusione a cui andranno incontro coloro che hanno rottamato la licenza tra il 2017 e il 2018 perché la norma non prevede la retroattività.Ci troviamo dunque di fronte ad un nuovo rischio esodati – tuona il vicesegretario di CNA Siracusa e per questo motivo chiediamo ai nostri rappresentanti in Parlamento una correzione in corso d’opera e una azione di maggiore concertazione che arrivi a determinare un percorso similare per le imprese artigiane, anche applicando quel ricambio generazionale utile al Paese e all’economia dei territori”.

Ma vediamo nel dettaglio chi sono, invece, i destinatari del provvedimento:

  • i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
  • i titolari (anche in forma societaria) o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante
  • i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • gli agenti e rappresentanti di commercio

I destinatari devono aver compiuto 62 anni (uomini) o 57 anni (donne), essere iscritto al momento della cessazione dell’attività, per almeno cinque anni anche non continuativi, come titolare o coadiutore, nella gestione speciale commercianti Inps; aver cessato definitivamente l’attività commerciale ed infine aver riconsegnato al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata. La presentazione delle domande potrà avvenire tramite il Sito Inps, direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall’Istituto, SPID o Carta Nazionale dei Servizi) utilizzando il servizio “Domanda Indennità commercianti” oppure per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center INPS.

Nadia Germano Bramante

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