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L’estate a Marina di Ragusa al tempo del coronavirus: ecco le regole e gli orari della movida, e non solo

Ad esempio, i titolari del Porto Turistico hanno l’obbligo, con proprio personale, di evitare la formazione di assembramenti all'interno dell'area aperta al pubblico del porto, differenziando ingresso ed uscita

(28 maggio 2020)

Nel tardo pomeriggio di oggi è stata emanata l’ordinanza sindacale riguardante la stagione estiva 2020 a Marina di Ragusa. Previste misure sperimentali per la prevenzione e vigilanza delle attività commerciali ed intrattenimento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19.

Il provvedimento fa seguito alla convocazione da parte del prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza del Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, riunitosi il 26 maggio scorso, nel corso del quale si è convenuta la necessità di adottare una regolamentazione uniforme in tutta l’area iblea in ordine alle misure sperimentali di prevenzione e vigilanza delle attività commerciali e di intrattenimento, tendendo conto della particolare situazione epidemiologica del Covid-19.

Ecco tutto quello che c’è da sapere, punto per punto.

MASCHERINE

Le mascherine sono obbligatorie e da portare “sempre con se, anche nei luoghi all’aperto, per indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio”. Pertanto, l’impiego della mascherina e previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove “non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar.

Previste multe da 400 euro a 3000 euro per i trasgressori.

ASSEMBRAMENTI

In tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico del territorio comunale sono vietati gli assembramenti. I titolari del Porto Turistico di Marina di Ragusa hanno obbligo, con proprio personale, di evitare la formazione di assembramenti all’interno dell’area aperta al pubblico del porto, differenziando ingresso ed uscita e, nel contempo, dettando apposite disposizioni alle diverse attivita, alimentari e non alimentari, ubicate all’interno del porto turistico finalizzati ad un rigoroso rispetto delle misure anti covid previste dalle normative, statali e regionali, che si intendono integralmente riportate.

OBBLIGHI PER I TITOLARI ATTIVITÀ

Ogni titolare, all’interno ed esterno della propria attivita è tenuto ad affiggere in più punti il decalogo delle misure da rispettare e far rispettare ai propri clienti. Ogni titolare è altresì tenuto ad individuare apposito personale a cui demandare l’attività di rispetto da parte della clientela delle misure anticovid non solo per quelli seduti ai tavoli, ma anche che intendono usufruire dei servizi del pubblico esercizio. I titolari di pubblici esercizi contigui possono affidare tale attività anche ad un unico incaricato. In forma individuale o associata possono avvalersi di apposito personale (buttafuori o stewart).

ASPORTO

È consentita la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. In capo al ristoratore, vige anche l’obbligo di fornire adeguata informazione ai clienti circa le misure di prevenzione da adottare.

DISTANZIAMENTO SOCIALE

Obbligo di mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro. E’ comunque ragionevole ritenere che sono escluse le persone che siano tra loro conviventi, per le quali non avrebbe ragion d’essere l’applicazione del distanziamento interpersonale e non invece i congiunti/amici/conoscenti non conviventi, in quanto questi ultimi rapporti sembrano rientrare a pieno titolo nei “contatti sociali” per i quali è comunque disposta la misura di prevenzione. Si potrà sedere allo stesso tavolo senza dover osservare il distanziamento interpersonale di almeno un metro solo chi dichiara di essere convivente e se ne assume la responsabilità.

SOMMINISTRAZIONE

Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in contenitori, in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o in materiale biodegradabile. Il divieto non vale nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate.

ALCOLICI

Chiunque operi nel territorio comunale è fatto divieto del consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, nel territorio comunale di Ragusa, con bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove. E’ altresi vietato su tutto it territorio comunale e per l’intera giornata da parte di tutti i consumatori il deposito anche temporaneamente, l’abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine. Orari vendita sostanze alcoliche e superalcolici saranno previsti da una prossima ordinanza emessa dal sindaco.

ORARI

A tutti i titolari di pubblici esercizi che intendono utilizzare all’interno impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, dovranno rispettare le varie prescrizioni tra cui il divieto di utilizzo nello spazio esterno di strumentazione musicale, ivi casse musicali che dovranno essere posizionati all’interno del locale e rigorosamente verso l’interno.

  • Gli orari della movida: 29 maggio — 15 giugno 2020 (fermo restando rispetto ulteriori misure emergenziali da parte della normativa statale e regionale in materia di Covid) da domenica a giovedi dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle ore 24 Venerdi (nottata di venerdi su sabato) e sabato (nottata di sabato su domenica) dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 all’1,30
  • 16 giugno — 15 settembre 2020 (salvo eventuali provvedimenti emergenziali adottati da Autorita Statale e Regionali): da domenica a giovedi dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle ore 1,30 Venerdi (nottata di venerdi su sabato) e sabato (nottata di sabato su domenica) dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle 3 di notte comprese le notti del 10, 14, 15 agosto.

DISTANZA

La distanza minima tra gli oggetti (teli, lettini, sdraie, altre attrezzature, ecc.) ed i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a un metro e mezzo. La distanza minima tra i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a 3 metri.

NORME COMPORTAMENTALI

La distanza interpersonale non deve essere inferiore a 1 metro. Deve essere evitato l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. Non usare le mani per toccarsi occhi, naso e bocca. Lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60° C. Le regole relative al distanziamento sociale devono essere rispettate anche durante l’attivita di balneazione senza mai derogare alle distanze consentite. Non è ammesso l’accesso alle persone con temperatura corporea superiore a 37,5°. Non è ammessa la presenza di persone dalle ore 21 alle ore 6, ad eccezione della pesca sportiva svolta in forma prettamente individuale.

Il rispetto delle presenti prescrizioni e affidata ai volontari protezione civile comunale e/o associazioni di volontariato. Per chi non rispetta le regole, multe che vanno da 25 a 500 euro.

EVENTI

Dall’8 giugno ripartono le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli con presenza di pubblico. Dal 15 giugno 2020, potranno invece riaprire i teatri, le sale da concerto e le sale cinematografiche, secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, n. 19 del 23 maggio 2020 .

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