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Comiso, il sindaco chiude i parchi e la villa comunale

Vietato lo stazionamento di persone nelle seguenti zone del territorio comunale

(9 novembre 2020)

“Dato atto che in alcuni parchi e zone di Comiso e Pedalino si verificano degli assembramenti, spesso dei più giovani, tali da non garantire il distanziamento imposto dalle norme suddette – spiega il primo cittadino – e visto l’evolversi della situazione epidemiologica nel territorio comunale, ho ravvisato la necessità di adottare, in forma adeguata e proporzionale all’attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane. Per cui – ancora la Schembari – richiamato l’articolo 50 del Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e avvalendomi dei poteri conferitimi dalla normativa sopra richiamata, ho emesso l’ ordinanza di seguito riportata”.

Articolo 1

E’ disposta la chiusura al pubblico, per l’intera giornata, delle seguenti zone del territorio comunale:

– Villa Comunale (relativamente alla parte fruibile) – Comiso;

– Parco Baden Powell – Comiso;

– strutture sportive all’aperto di Via delle Palme – Comiso;

– Parco di Via Volga – Pedalino.

Articolo 2

E’ vietato lo stazionamento di persone, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, nelle seguenti zone del territorio comunale:

– Piazzetta Scuola d’Arte (antistante la scuola dell’infanzia San Biagio – zona 167) – Comiso;

– Piazzetta Padre Pio – Pedalino;

– Piazzetta Padre Angelo Tumino – Pedalino.

E’ altresì vietato, in ogni altro luogo pubblico, l’assembramento tale da non consentire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di cui al D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Articolo 3

Le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono punite, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020 numero 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 numero 35, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

Ai sensi dell’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è consentito il pagamento in misura ridotta.

Articolo 4

La presente Ordinanza ha decorrenza dalla data della sua pubblicazione e avrà durata sino al 3 dicembre 2020.

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