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Rifiuti, il governo Musumeci “bocciato” dal Tar di Palermo sulla differenziata

I sindaci chiedono più tempo per firmare accordi per l'invio fuori regione dell'immondizia

Il Tar di Palermo ha sospeso l’ordinanza del governo Musumeci che imponeva ai Comuni di conferire i rifiuti all’estero se non raggiungevano il 30 per cento di differenziata.

Il duello a colpi di carte bollate tra sindaci e presidente della Regione per adesso vede in vantaggio i primi. Il presidente del Tribunale amministrativo regionale, Calogero Ferlisi, ha accolto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza Musumeci presentata dai sindaci di Palermo e Catania.

Secondo questa ordinanza gli accordi andavano firmati entro il 31 luglio, pena la decadenza di sindaci e giunte. I sindaci, e l’Anci in generale, chiedono più tempo per firmare accordi per l’invio fuori regione dell’immondizia e contestano l’obbligo di dover firmare contratti con le quattro società individuate dalla Regione senza gara ma con un semplice avviso: si tratta di una ditta di Bolzano, della D’Angelo di Trapani, della Tech servizi di Floridia e della Sicula trasporti di Lentini.

Nelle motivazioni alla base della decisione del presidente del Tar si legge che “dal limitato ed interinale accoglimento della misura cautelare (cioè della parziale sospensione dell’ordinanza solo nella parte riguardante la decadenza dei sindaci, ndr) non sembra possa derivare alcun serio inconveniente per l’amministrazione regionale, che anzi potrà fruire di un certo lasso di tempo per sollecitare i comuni interessati ad attuare, in concreto, l’imprescindibile principio di ‘leale collaborazione’ con la Regione per una definitiva soluzione dell’ultradecennale situazione di emergenza legata allo smaltimento dei rifiuti; nel medesimo lasso i tempo, l’amministrazione regionale ben potrà, tramite i nominandi commissari, disporre tutte le misure ritenute più appropriate per realizzare, in sostituzione dei comuni inadempienti, gli obiettivi perseguiti dall’ordinanza impugnata“.

Secondo i giudici, “viceversa, la prevista decadenza degli organi comunali potrebbe, verosimilmente, determinare una gravissima situazione di conflitto istituzionale ed amministrativo tale da pregiudicare, comunque, il raggiungimento di quegli stessi obiettivi ragionevolmente e legittimamente perseguiti dall’ordinanza impugnata“. (G.C.)

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